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La famiglia è un organismo molto importante, non solo dal punto di vista etico e giuridico, ma anche dal punto di vista più strettamente sociale, dal momento che è fondamento della stessa continuità della specie.
Pertanto lo Stato ma 545e47f nifesta un vero e proprio interesse nei confronti della famiglia basato sulla massima attenzione e cura nel regolarla con norme riguardanti il DIRITTO DI FAMIGLIA.
Il DIRITTO DI FAMIGLIA regola dunque
Il matrimonio, che è lo stesso fondamento della famiglia legittima
I rapporti tra i coniugi
I rapporti tra genitori e figli
Gli istituti di protezione degli incapaci
Ecc.
I rapporti di famiglia derivano quindi dal vincolo coniugale, che unisce i coniugi tra loro, dall'affinità, che in seguito al matrimonio si stabilisce fra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge e dalla generazione, che fa sorgere la parentela.
La PARENTELA è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite. Pertanto si basa sul vincolo di sangue.
Può essere in
Il GRADO, invece, indica l'intensità del vincolo e si misura in base al numero delle generazioni che collegano i parenti tra loro e si determina:
in linea retta, calcolando tanti gradi quante sono le generazioni con esclusione dello stipite (esempio: il figlio e la madre sono parenti in linea retta di primo grado)
in linea collaterale, calcolando tanti gradi quante sono le generazioni, risalendo dalla persona che si considera fino allo stipite e ridiscendendo all'altra persona, escludendo il calcolo dello stipite (esempio: fratello e sorella sono parenti in linea collaterale in secondo grado, in quanto si deve passare dal fratello al padre e quindi ridiscendere alla sorella).
La parentela può essere inoltre:
a) LEGITTIMA
Quando la generazione avviene tra persone coniugate tra loro in matrimonio.
b) ILLEGITTIMA
Quando la generazione non avviene in costanza di matrimonio.
c) CIVILE
Quando deriva dall'adozione e quindi da un rapporto regolato dalla legge.
L'AFFINITÀ il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge, pertanto la causa generatrice dell'affinità è il matrimonio. Si avvale dei gradi di parentela, cosicché nella linea e nel grado in cui un individuo è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge
(esempio: i genitori di un coniuge (suocero e suocera) sono affini di primo grado in linea retta con l'altro coniuge (genero o nuora), perché sono parenti in primo grado in linea retta col figlio o figlia)
E' un negozio giuridico, con il quale un uomo ed una donna manifestano la reciproca volontà di unirsi incondizionatamente in una piena comunione di vita spirituale e materiale, ed inoltre rappresenta il complesso dei duraturi rapporti che l'atto matrimoniale instaura tra i coniugi.
In seguito al Concordato tra Stato e Chiesa del 1929 ed alla legislazione successiva, il nostro ordinamento prevede tre forme di matrimonio:
Tali condizioni sono:
a) ETA' (occorre la maggiore età, con eccezione del minore emancipato che può essere autorizzato a contrarre matrimonio a 16 anni)
b) CAPACITA' DI INTENDERE E DI VOLERE
c) LIBERTA' DI STATO (non può contrarre matrimonio chi è legato da precedente vincolo di matrimonio)
d) ASSENZA DI IMPEDIMENTO DI PARENTELA O AFFINITA'
e) INESISTENZA DI DELITTO (non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'uno sia stato condannato per tentato o consumato omicidio sul coniuge dell'altra)
I rapporti tra genitori e figli sono regolati dal codice civile.
L'ADOZIONE, invece è un istituto giuridico la cui caratteristica consiste nel creare fra due persone estranee un vincolo che imita quello della filiazione.
La legge disciplina due specie di ADOZIONE, quella di persone di maggiore età e quella di persone di minore età.
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