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DAMNUM INIURIA
DATUM
Le ipotesi di furto costituite da danneggiamento della res o l'acceptilatio dolosa del credito da parte dell'adstipulator, a partire dal 286 a.C. (III sec.) vennero previste da una LEX AQUILIA DE DAMNO (prima erano previsti nel delitto e nel furto).
In realtà si trattava di un plebiscito, con fattispecie divisa in tre capitoli:
Le pene erano diverse a seconda della fattispecie:
Il danno era iniuria datum. Iniuria era il comportamento ingiusto (contra ius) con valenza soggettiva : dapprima richiedeva il dolo, poi la culpa (comportamento negligente ) infine la culpa levissima elaborata sulla Lex Aquilia dai classici.
L'azione spettante al danneggiato era L'ACTIO LEGIS AQUILIAE:
La legge prevedeva un danno compito ad una cosa altrui e doveva trattarsi di un danno CORPORE CORPORI DATUM un danno direttamente derivante dalla forza muscolare del danneggiante.
Il pretore estese (con azioni utili e in factum )la tutela al DAMNUM NON CORPORE DATUM ( l'omissione ad esempio ) ed al danno senza lesione materiale.
Con Giustiniano si diede un'actio in factum di carattere generale contro ogni danno non rientrante nell'actio legis Aquiliae (sia diretta che utile).
Qui è diversa dall'accezione originaria per cui iniuria faceva generico riferimento a situazioni o atti ingiusti ossia contra ius, anche se non era iniuria se non fosse stato contra ius.
Nelle XII tav. erano previste pene per lesioni o violenze fisiche dolose e ingiuste a persone che non fossero sotto la potestà offensore: per il membrum ruptum, la pena del taglione o la composizione pecuniaria ossia l'autore poteva sottrarsi concordandosi con la vittima di una composizione pecuniaria; per l'os fractum una pena in denaro cioè 300assi ad un libero e 150 assi per un servo; per le lesioni fisiche minori, come le percosse una pena di 25 assi.
Presti il taglione apparve sanzione troppo rozza e brutale e d'altro canto le pene, in epoca preclassica, avevano subito la svalutazione monetaria divenendo irrisorie.
Per questo il pretore a metà II sec a.C. istituì L'ACTIO INIURIARUM AESTIMATORIA, volta a sanzionare , con pena pecuniaria che il giudice avrebbe stabilito di volta in volta sulla base dell'entità dell'offesa, tutti i comportamenti rientranti nel novero delle iniuriae.
Successivi interventi pretori inglobarono fra le iniuriae anche le offese morali, da ciò il nostro termine ingiuria.
Rimase penale , stante la natura non patrimoniale dell'offesa, fino a Giustiniano, ma concorso con il iudicium publicum le fece riservare i casi meno gravi.
EXTRACONTRATTUALI
Oltre ai 4 civili molti illeciti ebbero sanzione da un'actio penale:
AC. RATIONIBUS DISTRAHENDIS penali e civili, operavano
AC. LEGIS LAETORIAE in tema di tutela, minore età
AC. DE TIGNO IUNCTO accessione
AC. ARBORUM FURTIM CAESARUM penale e civile per il taglio
clandestino di alberi
AC. AUTORITATIS
AC. DE MODO AGRI quasi esclusivamente reipersecutorie
AC. DE PASTU PECORIS reipersecutoria aveva fondamento nelle XII
Tav. si dava la proprietario del fondo dan-
neggiato contro la persona che vi avesse
fatto pascolare le proprie bestie.
AC. AQUAE PLUVIAE ARCENDAE reipersecutoria
LEG. ACTI DAMNI INFECTI nulla si sa della disciplina per il
danno temuto.
Mentre le precedenti erano azioni, le successive, con analogo effetto furono introdotte dal pretore:
AC. DE DOLO
AC. QUOD METUS CAUSA dolo e violenza, negoziale e non
AC. DEPOSITI IN DUPLUM contro il depositario infedele nell'ipotesi di
deposito necessario
AC. ADVERSUS CALUMNIATORES contro colui che per denaro avesse
promosso un'actio contro un innocente
(al quadruplum)
AC. SERVI CORRUPTI metà primo secolo a.C. azione al duplum, spettava al
dominus contro la persona che avesse accolto e nascosto il servo, chi l'aveva persuaso a comportamento che ne avevano ridotto il valore.
Era già contemplata nelle XII tav. e lo sarà ancora nel Corpus Iuris di Giustiniano: era utilizzata per i danni prodotti da animali per comportamenti spontanei e non, soprattutto pecudes :quadrupedi da gregge o armento.
SPETTAVA:
1) al danneggiato contro il proprietario della bestia che aveva la scelta : o risarcire o dare la bestia a nossa, trasferendone all'attore la proprietà con MANCIPATIO o TRADITIO.
2) a chiunque avesse interesse a che non ci fosse il danno (es comodatario, il quale responsabile per custodia, avrebbe dovuto rispondere del danneggiamento nei confronti del comodante)
Si trattava di un'azione nossale ma non penale (come invece le altre azioni nossali, perché l'alternativa alla noxae deditio non era il pagamento della pena ma il risarcimento del danno), forse solo col tempo si era giunti ad una concezione più moderna: in antico con la nossa si mirava proprio a colpire il comportamento della bestia.
In età storica invece si configura una sorta di responsabilità oggettiva del dominus, ossia senza colpa, per il fatto in sé di esserne il dominus
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