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DAMNUM INIURIA - DATUM

giurisprudenza



DAMNUM INIURIA

DATUM

Le ipotesi di furto costituite da danneggiamento della res o l'acceptilatio dolosa del credito da parte dell'adstipulator, a partire dal 286 a.C. (III sec.) vennero previste da una LEX AQUILIA DE DAMNO (prima erano previsti nel delitto e nel furto).

In realtà si trattava di un plebiscito, con fattispecie divisa in tre capitoli:

  1. uccisione , iniuria , di uno schiavo altrui o di un pecus altrui, animale quadrupede da gregge o armento.
  2. adstipulator che in frode allo stipulante 656e46g avesse estinto il credito con acceptilatio.
  3. ferimento di uno schiavo o di un pecus, uccisione di un animale non pecus, distruzione o danneggiamento di cose inanimate appartenenti ad altri.



Le pene erano diverse a seconda della fattispecie:

  1. pena al simplum: l'uccisore avrebbe pagato il maggior valore della cosa nell'anno precedente
  2. importo del credito leso (cadde in desuetudine perché la fattispecie entrò nel mandato)
  3. pena al simplum: maggior valore della cosa nei 30 gg precedenti l'evento dannoso

Il danno era iniuria datum. Iniuria era il comportamento ingiusto (contra ius) con valenza soggettiva : dapprima richiedeva il dolo, poi la culpa (comportamento negligente ) infine la culpa levissima elaborata sulla Lex Aquilia dai classici.


L'azione spettante al danneggiato era L'ACTIO LEGIS AQUILIAE:


  • azione in ius, penale

  • in origine riservata al proprietario ma estesa dal pretore con actiones utiles e verosimilmente fictiaciae a comodatari, possessori di buona fede, ed usufruttuari.

  • Essendo penale era INTRASMISSIBILE (passivamente) CUMULABILE ( con altre azioni e contro più persone) NOSSALE e tuttavia AL SIMPLUM.

  • L'autore del danno era chiamato a rispondere per culpa lievissima,; nel corpus iuris non viene più detta penale, ma prima REIPERSECUTORIA poi MIXTA (reipersecutoria + penale)

  • Per la valutazione del danno, per tutta l'età classica si utilizzò il criterio che teneva conto dell'interesse alla salvaguardia della cosa intesa come integrità fisica.

La legge prevedeva un danno compito ad una cosa altrui e doveva trattarsi di un danno   CORPORE CORPORI DATUM un danno direttamente derivante dalla forza muscolare del danneggiante.


Il pretore estese (con azioni utili e in factum )la tutela al DAMNUM NON CORPORE DATUM ( l'omissione ad esempio ) ed al danno senza lesione materiale.

Con Giustiniano si diede un'actio in factum di carattere generale contro ogni danno non rientrante nell'actio legis Aquiliae (sia diretta che utile).




















INIURIA


Qui è diversa dall'accezione originaria per cui iniuria faceva generico riferimento a situazioni o atti ingiusti ossia contra ius, anche se non era iniuria se non fosse stato contra ius.

Nelle XII tav. erano previste pene per lesioni o violenze fisiche dolose e ingiuste a persone che non fossero sotto la potestà offensore: per il membrum ruptum, la pena del taglione o la composizione pecuniaria ossia l'autore poteva sottrarsi concordandosi con la vittima di una composizione pecuniaria; per l'os fractum una pena in denaro cioè 300assi ad un libero e 150 assi per un servo; per le lesioni fisiche minori, come le percosse una pena di 25 assi.


Presti il taglione apparve sanzione troppo rozza e brutale e d'altro canto le pene, in epoca preclassica, avevano subito la svalutazione monetaria divenendo irrisorie.

Per questo il pretore a metà II sec a.C. istituì L'ACTIO INIURIARUM AESTIMATORIA, volta a sanzionare , con pena pecuniaria che il giudice avrebbe stabilito di volta in volta sulla base dell'entità dell'offesa, tutti i comportamenti rientranti nel novero delle iniuriae.

Successivi interventi pretori inglobarono fra le iniuriae anche le offese morali, da ciò il nostro termine ingiuria.

  • L'actio iniuriarum era penale infamante ed assolutamente intrasmissibili agli eredi sia dal lato passivo che dal lato attivo.
  • Il criterio per stabilire l'entità della condanna era  l'equità ( in base all'entità dell'offesa) e spesso a decidere erano i recuperatores.
  • La formula generalmente prevedeva una taxatio il cui limite era indicato dall'attore o dal pretore.
  • La responsabilità richiedeva il dolo e, secondo i giuristi, l'animus iniuriarum = specifica intenzione di recare iniuria.

Rimase penale , stante la natura non patrimoniale dell'offesa, fino a Giustiniano, ma concorso con il iudicium publicum le fece riservare i casi meno gravi.










ALTRI ILLECITI

EXTRACONTRATTUALI


Oltre ai 4 civili molti illeciti ebbero sanzione da un'actio penale:

AC. RATIONIBUS DISTRAHENDIS penali e civili, operavano

AC. LEGIS LAETORIAE in tema di tutela, minore età

AC. DE TIGNO IUNCTO accessione


AC. ARBORUM FURTIM CAESARUM penale e civile per il taglio

clandestino di alberi


AC. AUTORITATIS

AC. DE MODO AGRI quasi esclusivamente reipersecutorie


AC. DE PASTU PECORIS reipersecutoria aveva fondamento nelle XII

Tav. si dava la proprietario del fondo dan-

neggiato contro la persona che vi avesse

fatto pascolare le proprie bestie.

AC. AQUAE PLUVIAE ARCENDAE reipersecutoria



LEG. ACTI   DAMNI INFECTI nulla si sa della disciplina per il

danno temuto.


Mentre le precedenti erano azioni, le successive, con analogo effetto furono introdotte dal pretore:


AC. DE DOLO

AC. QUOD METUS CAUSA dolo e violenza, negoziale e non


AC. DEPOSITI IN DUPLUM contro il depositario infedele nell'ipotesi di

deposito necessario

AC. ADVERSUS CALUMNIATORES contro colui che per denaro avesse

promosso un'actio contro un innocente

(al quadruplum)

AC. SERVI CORRUPTI metà primo secolo a.C. azione al duplum, spettava al

dominus contro la persona che avesse accolto e nascosto il servo, chi l'aveva persuaso a comportamento che ne avevano ridotto il valore.



ACTIO DE PAUPERIE


Era già contemplata nelle XII tav. e lo sarà ancora nel Corpus Iuris di Giustiniano: era utilizzata per i danni prodotti da animali per comportamenti spontanei e non, soprattutto pecudes :quadrupedi da gregge o armento.


SPETTAVA:


1) al danneggiato contro il proprietario della bestia che aveva la scelta : o risarcire o dare la bestia a nossa, trasferendone all'attore la proprietà con MANCIPATIO o TRADITIO.


2) a chiunque avesse interesse a che non ci fosse il danno (es comodatario, il quale responsabile per custodia, avrebbe dovuto rispondere del danneggiamento nei confronti del comodante)


Si trattava di un'azione nossale ma non penale (come invece le altre azioni nossali, perché l'alternativa alla noxae deditio non era il pagamento della pena ma il risarcimento del danno), forse solo col tempo si era giunti ad una concezione più moderna: in antico con la nossa si mirava proprio a colpire il comportamento della bestia.

In età storica invece si configura una sorta di responsabilità oggettiva del dominus, ossia senza colpa, per il fatto in sé di esserne il dominus










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