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IMPRESA ARTIGIANA
Vista espressamente come elemento che identifica il piccolo imprenditore, era ben disciplinata dalla norma del 1956, questa nel dettaglio 424c28e andava ad identificare l'artigiano ed era valevole ai fini civilistici.
Colla novellazione del 1985 intitolata alle agevolazioni fiscali per le imprese artigiane, la figura artigiana si allarga a dismisura e vengono considerate imprese artigiane quelle con un numero di dipendenti non superiore a 60 unità, è permesso l'utilizzo dei semilavorati, può l'impresa essere costituita pure in forma societaria.
Il problema è sapere se gli artigiano uscenti dalla legge del 1986 sono gli stessi del codice civile, ovvero se i requisiti della legge sono validi ai fini civilistici.
La Corte costituzionale ha ribadito che invero non ci sono contrasti, ma nel senso che la prevalenza del lavoro proprio e della famiglia deve esserci anche nella legge di agevolazione fiscale all'artigianato.
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