L'acquisto del legato indica l'imputazione in capo al
legatario dei diritti oggetto del legato.
Il legato si acquista automaticamente senza bisogno di
accettazione salvo il potere del legatario di rinunziarvi (649' cc.).
Ciò però non vuol dire che l'accettazione sia inutile o
irrilevante. L'accettazione è infatti l'atto di autonomia negoziale col quale
il legatario fa definitivamente proprio il beneficio del legato, e questo
significato si traduce nella definitività giuridica dell'acquisto, che non è
più rinunciabile.
Il congegno previsto dall'art. 649 (acquisto senza
accettazione salva facoltà di rinunzia) viene variamente interpretato dalla
dottrina.
Per parte di essa, l'art. 649 prevederebbe non l'acquisto
automatico del legato, ma solo una presunzione di accettazione destinata ad
essere superata dalla eventuale rinuncia. L'accettazione del legato sarebbe
pertanto necessaria per impedire la rinuncia e consolidare l'acquisto del
legato. Prima dell'accettazione vi sarebbe quindi solo uno stato di pendenza
simile a quello esistente in caso di vocazione ereditaria. A conferma i
sostenitori di questa tesi osservano che se l'acquisto del legato fosse
automatico non si comprenderebbe perché la rinunzia al legato non comporti il
passaggio del bene, divenuto res nullius, allo Stato (se bene mobile o
immobile) o la liberazione del debitore (nel caso di crediti); e nemmeno si
spiegherebbe la possibilità di adire il giudice per fissare un termine entro il
quale esercitare il potere di rinunzia ai sensi dell'art. 650 c.c.
Contro questa impostazione depone sia la lettera della norma
sia la difficoltà di inquadrare una presunzione di accettazione, che, pur
essendo sicuramente relativa, non potrebbe peraltro essere vinta sul piano
processuale. Né vincolante può essere considerato il riferimento all'art. 650
c.c., che è norma diversa rispetto all'art. 481: il silenzio nel caso dell'art.
481 produce infatti la perdita del diritto di accettare, mentre in quello
dell'art. 650, più che consolidare, rende irrevocabile l'acquisto.
Nella fattispecie in esame quindi, a differenza di quanto
avviene per l'istituzione di erede, l'acquisto del diritto o la liberazione
dall'obbligo si verifica a prescindere dalla manifestazione di volontà del
beneficiario; che può servire a impedire l'effetto di favore, ma non è
necessaria per la produzione dell'effetto stesso. La norma in commento insieme
col disposto degli artt. 1236, 1333, 1411 c.c., è in sintonia con il
significato moderno di efficacia del negozio nei confronti dei terzi,
ritenendosi oggi ammissibili effetti immediati per il terzo, purché di favore,
ferma restando per quest'ultimo la possibilità di respingerli. Ed infatti il
legatario, posta la sua responsabilità limitata al valore dell'attribuzione,
non può che trarre vantaggio dal lascito; e ciò a differenza dell'erede, che,
se accetta puramente e semplicemente, è tenuto al pagamento di tutti i debiti
ereditari a prescindere dall'entità dell'attivo.
Va tuttavia precisato che l'accettazione del legato, non
richiesta ai fini dell'acquisto, si presenta talvolta utile in particolari
fattispecie, come per esempio quelle di cui agli artt. 550 e 551 c.c., ove la
determinazione dell'avvenuto conseguimento del legato produce rilevanti
effetti.
Con riferimento al secondo comma della norma in commento, la
dottrina ha giustamente evidenziato che è corretto parlare di efficacia diretta
piuttosto che di efficacia reale del legato, espressione questa che non si
addice alla fattispecie del legato di credito e di liberazione da debito.
Notevoli sono le conseguenze dell'acquisto diretto del legato da parte
dell'onorato e precisamente:
- il legatario può disporre liberamente del diritto sia
inter vivos sia mortis causa, ed i suoi creditori hanno diritto di soddisfarsi
sui beni oggetto del legato;
- del diritto non può invece disporre l'onerato, il quale,
se è nel possesso della cosa legata, è legittimato solo al compimento di atti
urgenti o cautelari;
- i creditori dell'eredità possono aggredire il legato solo
se hanno agito in separazione (art. 513 c.c.).
All'automaticità dell'acquisto la legge pone il limite della
richiesta del possesso della cosa legata all'onerato. Il fondamento di questo
obbligo è stato variamente individuato o nell'esistenza di limitare la
situazione di incertezza dell'acquisto (essendo preclusa la rinunzia al legato
dopo la richiesta del possesso all'onerato) o nel passaggio del possesso di
tutti i beni del defunto all'erede (il quale sarebbe cioè possessore nello
stesso modo in cui lo era il de cuius, con la conseguenza che il legatario deve
operare l'interversio possessionis per mutare la sua veste di detentore in
quella di possessore) o nell'esigenza di tutela dell'onerato da eventuali
contestazioni relative al legato. A prescindere dall'adesione ad una delle citate
tesi va sottolineato che il disposto del terzo comma dell'articolo 649 e che
pertanto in mancanza di tale richieta il legatario non potrà immettersi di sua
volontà nel possesso dei beni oggetti del legato, né potrà far valere nei
confronti dei terzi i propri diritti sui beni stessi.
Il legato si acquista al momento della delazione, e cioè di
regola al momento dell'apertura della successione. Se la delazione ha luogo
successivamente (ad es.: legatario chiamato in sostituzione di altro legataria
che non ha potuto o voluto accettare), il suo effetto risale comunque al
momento dell'apertura della successione.