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L'attività bancaria è definita sia dal D.L. n° 481 del 14/12/92, che ha recepito la seconda direttiva CEE sul coordinamento delle disposizioni riguardanti l'attività degli enti creditizi, che dal Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia del 27/08/93. Entrambi questi provvedimenti non riguardano solo l'attività bancaria ma disciplinano gli enti creditizi, categoria molto ampia composta da intermediari finanziari che possono svolgere tutte le attività 242e49c ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento in sede CEE e precisamente:
1) 2) le
operazioni di prestito quali: credito al consumo, credito con garanzia
ipotecaria, factoring, cessioni di credito "pro soluto" e "pro
solvendo", credito commerciale; 3) il leasing finanziario; 4) i
servizi di pagamento; 5) l'emissione
e la gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, travellers cheques,
ecc.); 5) 6) il
rilascio di garanzie e di impieghi di firma; 7) le
operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: strumenti di
mercato monetario (assegni cambiali, BOT, ecc.), cambi, strumenti finanziari a
termine ed opzioni, contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse, valori
mobiliari; 8) la
partecipazione alle emissioni di titoli e la prestazione di servizi connessi; 9) la
consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia
industriale e questioni connesse, nonché di consulenza e servizi nel campo
delle fusioni; 10) i servizi d'intermediazione finanziaria del
tipo "money broking"; 11) la gestione o la consulenza nella gestione di patrimoni; 12) la custodia e l'amministrazione di valori
mobiliari; 13) i servizi d'informazione commerciale; 14) la locazione di cassette di sicurezza. Il concetto di ente creditizio è quindi molto più
ampio di quello tradizionale di banca, ma è anche meno omogeneo e vi saranno
varie sottocategorie che manifesteranno attenzione prevalente solo ad alcune di
queste attività. Questo volume è dedicato essenzialmente alle
aziende di credito che svolgono la loro attività e le loro operazioni in
maniera non dissimile da quella delle tradizionali banche. La legge 154 del
03/05/91 che disciplina la trasparenza delle operazioni bancarie dispone: i)
forme di pubblicità obbligatoria
in materia di tassi, di prezzi e di altre condizioni contrattuali praticate per
le operazioni ed i servizi, attuate mediante avvisi sintetici e fogli
d'informazione analitici; ii)
requisiti inerenti la forma, il
contenuto e l'integrazione automatica dei contratti; iii)
particolari forme di tutela dei
clienti nei casi di modifica delle condizioni contrattuali iv)
comunicazioni periodiche al
cliente sull'andamento del rapporto. La legge 197 del 05/07/91 detta
"antiriciclaggio" obbliga gli enti creditizi ad annotare in appositi
registri le generalità dei clienti che compiono le seguenti operazioni: a) operazioni
per cassa e di cambio assegni superiori a 3 milioni di lire; b) operazioni
su conti correnti superiori a lire 20 milioni; a) operazioni
in titoli per importi superiori a 3 milioni di lire; a) operazioni
di bonifico da e verso l'estero, di compravendita di valute estere in conto
corrente e di negoziazione di assegni turistici per importi superiori ai 20
milioni di lire; b) operazioni
di compravendita di valuta estera per cassa superiori ai 3 milioni di lire; c) versamenti,
prelevamenti ed estinzioni riguardanti libretti di deposito a risparmio
nominativi per importi superiori ai 20 milioni di lire; d) versamenti,
prelevamenti ed estinzioni riguardanti libretti di deposito a risparmio al
portatore per importi superiori ai 20 milioni di lire; e) emissione
ed accensione di certificati di deposito nominativi superiori a lire 20
milioni; f) emissione
ed accensione di certificati di deposito al portatore e stacco di cedole su
certificati a medio termine superiori a lire 3 milioni; g) accensione
ed estinzione di locazioni di cassette di sicurezza. g) Il rispetto di questa normativa e delle norme sulla
trasparenza hanno molto appesantito il lavoro bancario.
la
raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili;
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