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Breve storia della banca

finanze


Breve storia della banca

La banca italiana nel ‘900


La favorevole situazione finanziaria ottenuta dal governo Giolitti accrebbe inoltre il risparmio e quindi i depositi presso le banche, le quali poterono finanziare numerose imprese sia nel settore agricolo che industriale, dando vigore e nuova vita a tutto il sistema economico del Paese. 737b16h



Le imprese bancarie sono aziende operanti principalmente sul mercato dei capitali; la loro funzione più tradizionale è legata alla raccolta del risparmio tra il pubblico alla concessione di prestiti.

L'abitudine di conservare i propri risparmi in luogo sicuro e di ricorrere ad altri per chiedere prestiti, in condizioni di necessità, ha origini molto antiche. Già Sumeri e Babilonesi, alcuni millenni prima della nascita di Cristo, facevano custodire i loro averi dai sacerdoti del tempio.

Con la nascita della moneta furono sostituiti da professionisti dedicati, che svolgevano la loro attività prima vicino agli stessi templi e poi nei principali luoghi di scambio, come mercati e porti. I Greci li chiamavano "trapeziti", dal termine "trapeza", il banco dietro il quale esercitavano la loro attività. Fungevano da cambiavalute, raccoglievano tasse e tributi per conto della comunità cittadina, erogavano prestiti.

Dalla Grecia, la tradizione si diffuse prima tra gli Egizi e poi a Roma, dove lavoravano gli "argentari".

Nel Medioevo assistiamo alla comparsa delle lettere di credito, grazie alle quali mercanti e sovrani potevano liberarsi dal pericolo di portare con sé grandi quantità di contanti o beni preziosi quando si spostavano, anche per mesi, da un luogo all'altro. Non sono altro che i primi assegni: i banchieri si prestavano come garanti dei pagamenti, firmando una lettera (detta appunto "di credito") che li impegnava a pagare somme per conto di chi le portava.

Questa nuova attività riscosse moltissimo successo: nelle più grandi città commerciali d'Europa famiglie di banchieri divennero ricche e potenti, tanto da arrivare a prestare denaro ai regnanti d'Europa, finanziando le loro guerre. A volte accadeva che re e conti al posto che restituire il prestito offrissero ai banchieri titoli nobiliari. Fu così, per esempio, che la signoria di Firenze fu affidata a  Cosimo De' Medici, capostipite di una gloriosa dinastia.

Fu però durante il Rinascimento che nacque la banca intesa in senso moderno. Si tratta del Banco di San Giorgio, sorto a Genova nel 1406 come istituzione che si occupava della gestione del debito pubblico. Con il passare dei decenni si assistette alla decadenza dei banchi privati e all'affermazione progressiva dei banchi pubblici. 

La prima vera e propria banca di emissione fu la Banca d'Inghilterra, costituita nel 1694 come società anonima, cui seguirono man mano quelle degli altri Stati europei. Il loro scopo era soprattutto quello di finanziarie il ceto mercantile, favorendo gli scambi commerciali marittimi e terrestri.

Nel corso dell’Ottocento il credito bancario ebbe un'espansione senza precedenti nella storia e in tutte le grandi città sorsero nuovi importanti istituti bancari.

In Italia, prima dell’unità, erano autorizzate a emettere banconote le banche pubbliche degli Stati preunitari (la Banca Nazionale Sarda, la Banca di Parma, la Banca delle Quattro Legazioni, la Banca Nazionale Toscana, la Banca Toscana di Credito).
Successivamente, con l'unificazione, la Banca Nazionale Sarda mutò il proprio nome in Banca Nazionale del Regno d'Italia e inglobò sia la Banca di Parma sia la Banca delle Quattro Legazioni, diventando il più grande istituto bancario del Regno d'Italia. Alle citate banche pubbliche si aggiunsero nel frattempo il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e numerosi istituti privati, fra i quali la Banca Generale, la Società Generale di Credito Mobiliare, il Banco di Roma (poi divenuta Banca dello Stato Pontificio), il Banco Ambrosiano. 

Nel 1893, dalla fusione promossa dal governo Giolitti tra la Banca del Regno, la Banca Nazionale Toscana e la Banca Toscana di Credito, nacque la Banca d’Italia.

Fino ai primi decenni del XX secolo, nel nostro Paese, l’attività bancaria si svolse sostanzialmente senza vincoli e limitazioni. Ne derivò un sistema bancario con un gran numero di banche, molte delle quali con una struttura patrimoniale debole e opranti secondo il modello tedesco della banca mista per cui impiegavano  una consistente parte dei depositi rimborsabili a vista in operazioni a medio e lungo termine e nell’assunzione di partecipazioni in imprese industriali e commerciali.

La debolezza di tale sistema emerse chiaramente in seguito ad alcuni dissesti bancari tra cui il fallimento della Banca Italiana di Sconto nel 1921; si impose così la necessità di un intervento normativo per tutelare gli interessi dei risparmiatori e dare maggiore stabilità al sistema. Furono perciò emanati, nel 1926, alcuni decreti che, oltre a fare della Banca d’Italia l’unico istituto di emissione (in precedenza lo erano anche il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia), sottoposero tutte le banche alla vigilanza della Banca d’Italia e imposero loro una serie di obblighi, tra cui l’iscrizione in un apposito Albo, l’accantonamento a riserva legale di almeno il 10% degli utili, la presentazione del bilancio d’esercizio e di situazioni periodiche alla Banca d’Italia.

La legislazione del 1926 risultò inadeguata ad evitare pericolosi squilibri tra la raccolta e gli impieghi e quando la grave crisi del 1929 investì il nostro Paese, il sistema bancario era ancora fortemente legato alla grande industria e venne perciò a trovarsi in gravi difficoltà. Si impose quindi la necessità di una radicale riforma che venne attuata nel 1936.

I punti principali della riforma erano:

istituzione di organismi statali aventi funzioni di alta vigilanza e di direzione politica dell’ attività creditizia;

introduzione della specializzazione istituzionale, temporale e operativa degli enti creditizi, il che comportava la coesistenza di diverse categorie giuridiche di banche, pubbliche e private, che operavano in determinati ambiti territoriali e in certi settori (alcune si dedicarono al credito agrario, altre a quello industriale, ecc.). Fondamentale fu la distinzione tra banche operanti a breve termine (banche di credito ordinario) e gli istituti operanti a medio-lungo termine, ciò significava il passaggio dal modello di banca mista al sistema della banca pura con una stretta correlazione tra le forme di raccolta e la durata delle operazioni di impiego;

affermazione del principio della separatezza tra banche e industria, per cui le banche non potevano assumere partecipazioni nelle imprese.

I principi introdotti dalla riforma del 1936 rimasero sostanzialmente validi per diversi decenni; con il passare degli anni, tuttavia, si avviò un processo di despecializzazione temporale delle banche e già dai primi anni ’80 alle banche di credito ordinario fu consentita una certa operatività oltre il breve.

Nel 1990 venne attuata una ristrutturazione delle banche di diritto pubblico secondo il modello della società per azioni, promossa e sostenuta dalla legge Amato i cui obiettivi erano:

rafforzare la struttura patrimoniale delle banche rendendo loro possibile il ricorso al mercato per la ricapitalizzazione;

porre il necessario presupposto per la privatizzazione degli istituti pubblici,

agevolare i processi di concentrazione delle banche, mediante operazioni di fusione tendenti a produrre dimensioni aziendali competitive a livello europeo.

Successivamente, nel 1992, venne recepita nel nostro ordinamento la II Direttiva di coordinamento bancario; in base alle norme comunitarie, le banche europee possono stabilirsi in tutti i Paese dell’Unione europea sulla base di una licenza all’esercizio dell’attività bancaria rilasciata in qualunque Stato membro e operare secondo il principio del mutuo riconoscimento, per il quale ogni Stato membro si impegna a riconoscere la regolamentazione dei mercati creditizi adottata negli altri Stati della Comunità; di conseguenza ogni banca comunitaria può operare in tutti gli altri Paesi membri in base alla normativa vigente nel proprio Paese d’origine esercitando tutte le attività che essa consente, purché rientranti in quelle ammesse al mutuo riconoscimento.

Nel 1993, il Testo unico delle norme in materia bancaria e creditizia ha riunito in un quadro unitario e organico le disposizioni esistenti, delineando una nuova struttura e una nuova disciplina del settore creditizio, tanto da costituire una vera e propria nuova Legge bancaria.

Il T.U. stabilisce che l’attività bancaria ha carattere d’impresa (nel senso che va svolta con criteri imprenditoriali privatistici) ed è riservata alle banche, ossia alle imprese in possesso dell’autorizzazione della Banca d’Italia e iscritte nell’apposito Albo tenuto dalla stessa; ai soggetti diversi dalle banche è vietato raccogliere risparmio tra il pubblico.

Dall’impianto generale del Testo unico bancario, inoltre, emerge un sistema creditizio fondato sul principio della despecializzazione delle banche sotto il profilo istituzionale, temporale e operativo in quanto:

tutte le banche devono assumere la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

è stato definitivamente riconosciuto il superamento della distinzione fondata sulla scadenza delle operazioni di prestito che vedeva contrapposte le banche commerciali, operanti a breve termine e gli istituti di credito, operanti nel settore del credito a medio-lungo termine;

le banche possono ora operare nei più svariati settori, offrendo una gamma di strumenti e di servizi finanziari assai più ampia che in passato.

Un altro aspetto importante è la rimozione dell’assoluta separatezza tra banca e industria: le banche ora possono, seppur entro certi limiti, detenere partecipazioni in imprese che svolgono la loro attività in altri settori produttivi e viceversa.






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